Menù di navigazione

Legge regionale 31 marzo 2017, n. 15

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 25/1998 , 39/2000 , 32/2002 , 1/2004 , 7/2005 , 39/2005 , 41/2005 , 1/2006 , 14/2007 , 9/2008 , 16/2009 , 20/2009 , 26/2009 , 29/2009 , 40/2009 , 54/2009 , 58/2009 , 9/2010 , 21/2010 , 55/2011 , 27/2012 , 51/2013 , 21/2015 , 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 3 aprile 2017

Art. 10
- Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 32/2002 le parole: “
Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il DEFR in coerenza con il PRS
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.