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Legge regionale 23 marzo 2017, n. 11

Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017

Art. 22
Zone-distretto di nuova istituzione
1. Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.
2. Nelle zone-distretto di nuova istituzione, per le finalità di cui all’articolo 21, comma 2 bis, della l.r. 40/2005 , sono previste articolazioni territoriali corrispondenti alle zone-distretto preesistenti all’entrata in vigore della presente legge.
3. Alle zone-distretto di nuova istituzione sono imputati tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti.
4. Ciascuna azienda unità sanitaria locale recepisce i nuovi ambiti territoriali delle zone-distretto e definisce, d'intesa con gli enti locali, gli assetti organizzativi della nuova zona-distretto in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 70 bis e 71 bis della l.r. 40/2005 , nonché in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 23 e 24 della presente legge.
5. In ciascuna zona-distretto di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è insediata la conferenza zonale integrata ai sensi dell'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 , nonché la conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), qualora la società della salute non sia l'unico modello organizzativo preesistente.
6. In fase di prima applicazione, la convocazione della conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005 e della conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34 della l.r. 41/2005 , è effettuata dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, che svolge in via provvisoria le funzioni di presidente.
7. In caso di inadempienza a quanto disposto ai commi 5 e 6, alla convocazione delle conferenze provvede il Presidente della Giunta regionale e la presidenza delle stesse è assunta dal componente più anziano di età.
8. Nelle more dell'insediamento delle conferenze di cui al comma 5, continuano ad operare le conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti, che decadono non appena sono insediate le nuove.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.