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Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017 . n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Considerato quanto segue:


1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;


2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;


3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;


4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;


5. È opportuno che la Regione favorisca l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari della presente legge;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.