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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 12
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. Alla fine dell'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), sono aggiunte le parole: “
nonché, in particolare, degli interventi
”.
2. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 38
”.
Art. 13
Sistema regionale dello spettacolo. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 21/2010
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 21/2010 sono aggiunte le parole: “
, secondo le modalità di cui all'articolo 4
”.
Art. 14
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 21/2010
1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:
4. Gli interventi di cui al capo III in materia di promozione della cultura contemporanea sono individuati dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con gli indirizzi e le tipologie di intervento definite dal PRS.
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 21/2010 è aggiunto il seguente:
4 bis. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi sono individuati dalle deliberazioni di cui all’articolo 4, comma 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.