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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 80

Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 31/2000 , 22/2002 , 40/2005 , 14/2007 , 53/2008 , 9/2010 , 21/2010 , 65/2014 , 69/2014 , 1/2015 , 22/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 7
Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
1. Il punto 9 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), è sostituito dal seguente:
9. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanzia regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l’individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell’aria ambiente;
”.
2. Al punto 10 del preambolo della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 8
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2010
i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'Sito esternoarticolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010 .
”.
Art. 9
Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2010
1. L'articolo 7 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico
1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell’aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall’ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 18, comma 1, del d.lgs. 155/2010 .
”.
Art. 10
Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole: “
in accordo
” sono sostitute dalle seguenti: “
in coerenza
”.
2. Alla fine dell’alinea del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte le parole: “
in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 Sito esternodel d.lgs. 155/2010
”.
3. Alla fine della lettera e) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte le parole: “ ”.
Art. 11
Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 le parole: “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
1 bis. Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 9, comma 3, lettere e) ed f), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.