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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 8
Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro. Inserimento dell'articolo 31.1 nella l.r. 82/2015 (1)

Vedi Avviso di Rettifica pubblicato sul B.U. 5 gennaio 2018, n. 1, parte prima.

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 31.1 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.
2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro
9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:
- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";
- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.