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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 17
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2020
.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio
.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.