Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78
Legge di stabilità per l’anno 2018.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017
Art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 2/1971
1. L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
“
Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'

(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. Ai sensi dell'

(Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.
3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'

(Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'

(Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del

(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla

, in attuazione dell'

), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al

e alla

.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.
6. L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.
”.Note del Redattore: