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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale;


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009 . Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali);


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre 2017;


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta dell’11 dicembre 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:


1. È necessario chiarire che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità di sistema portuale (AdSP) nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;


2. È opportuno aumentare da novanta a centottanta giorni il termine di presentazione dell’istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica;


3. È opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell’esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori;


4. È opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell’esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione;


5. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63 , dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64 , entrambe in materia di determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016) che, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, hanno ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio, è confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale.


Per quanto concerne il capo II:


6. Nella IX legislatura sono state introdotte all’interno dell’ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica. Nella presente legislatura si è dato ulteriore impulso a tale percorso introducendo, con la legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 ), il divieto di cumulo tra l’assegno vitalizio regionale e gli eventuali assegni vitalizi derivanti dall’esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo o di consigliere di altra regione. Al fine di implementare ulteriormente tali misure di contenimento dei costi della politica, anche alla luce dell’attuale contesto economico, si ritiene opportuno, in via straordinaria ed esclusivamente per l’annualità 2018, confermare la riduzione sugli importi lordi percepiti dai titolari di assegno vitalizio già prevista dall’articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


7. È opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;


8. È necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;


9. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;


10. È necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all’interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della Sito esternolegge 7 aprile 2014 .n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


11. È necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente accordo del 10 ottobre 2014;

11 bis.Ai fini di garantire l’espletamento dei necessari adempimenti di natura amministrativa, è opportuno prorogare il termine per la presentazione della fideiussione di cui all’articolo 2 della l.r. 40/2017 , attualmente fissato al 31 dicembre 2017, al 28 febbraio 2018;


12. È necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilità regionale per l'anno 2018;


13. È necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ).


Per quanto concerne il capo III


14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.