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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

CAPO III
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 9
Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'
articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015
di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:
a) del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
b) del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
c) del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
”.
Art. 10
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
1. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “p
ossono essere concess
i” sono sostituite con le seguenti: “
sono concessi per l’anno 2018
”.
Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008
1. Il comma 2 bis dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:
2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
”.
Art. 12
Accreditamento strutture sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2009
1. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) è aggiunto il seguente:
18 bis. È necessario introdurre la previsione degli oneri da porre a carico delle strutture sanitarie private toscane a seguito di richiesta di attivazione dei servizi necessari alla definizione delle procedure autorizzative per l'esercizio di una attività sanitaria e a quelle di accreditamento istituzionale propedeutiche all'eventuale convenzionamento con il SSN
.”.
Art. 13
Accreditamento strutture sanitarie. Inserimento dell'articolo 47 bis nella l.r. 51/2009
1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 51/2009 è inserito il seguente:
Art. 47 bis Oneri istruttori
1. Gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto:
a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6 bis e 7;
b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.
3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto:
a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'articolo 29;
b) della complessità e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata.
4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.
”.
Art. 14
Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all’articolo 27 bis della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “
il triennio 2015-2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’annualità 2018
”.
Art. 15
Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), è inserito il seguente:
1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.
”.
Art. 16
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituito dal seguente:
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.”.
2.
Il comma 3 bis dell'
articolo 45 bis della l.r. 77/2012
è
sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 –2020,
annualità 2018, 2019 e 2020.
”.
Art. 17
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2020
.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio
.”
Art. 18
Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:
7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell’applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall’anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore
della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78
(Legge di stabilità per l’anno 2018)
Art. 19
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020
.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
4. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2021 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio
.”
Art. 20
Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016
1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017), è abrogato.
Art. 21
Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/2016
b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a), fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l’anno 2017 e fino all’importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di euro 1.120.000, 00 per l'anno 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a)
.”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 89/2016 sono aggiunte le parole: “,
annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019
”.”.
Art. 22
Finanziamento dell’osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 le parole: “
per il triennio 2017 – 2019
,” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli anni 2017 e 2018
,”.
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018
.”.
Art. 23
Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009 . Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: “
previsti nell'ambito
” sono sostituite dalle seguenti: “
coerenti con le finalità
”, e dopo le parole: “
nella modifica degli stessi
,” sono inserite le seguenti: “
, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/2016 sono aggiunte le parole: “
Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale
.”.
Art. 24
Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017
1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole: “
31 dicembre 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
28 febbraio 2018
”.
Art. 25
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 , le parole: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017, di euro 500.000,00 per l’anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l’anno 2018,”.
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018
.”.
Art. 26
Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 , la parola: “
2017
” è sostituita dalla seguente: “
2018
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
”.
Art. 27
Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.