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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 2/1971
1. L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.
3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'
Sito esternoarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996
(Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'
Sito esternoarticolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del
Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla
Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84
, in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124
), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al
Sito esternod.p.r. 20 marzo 1996
e alla
Sito esternol. 84/1994
.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.
6. L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.
”.
Art. 2
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: “
lettere c),
” è inserita la seguente: “
d),
” e la parola: “
novanta
” è sostituita dalla seguente: “
centottanta
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.
”.
Art. 3
Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 , le parole: “
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.” sono sostituite dalle seguenti: “
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “
novanta
”.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
“7
bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).
”.
Art. 4
Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
2 quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies 1 e 2 quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
2. Dopo il comma 2 novies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:
2 decies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, come determinati ai sensi dei commi 2 octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.
”.
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono stimate in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2018 – 2020 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.