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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 27
Politiche per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità), è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.