Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 18
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
1. La Regione, (23)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23.

promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
3. Il contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce, inoltre, il contributo massimo erogabile relativo a ciascun intervento.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022. (24)

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 21.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.