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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. È necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale assegnando all'azienda sanitaria competente le risorse necessarie alla stipula di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato;


2. La sottoscrizione dell’accordo previsto all’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti), ha subito ritardi che hanno impedito di impegnare le somme previste dall’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017). È quindi necessario riprogrammare per il triennio 2018 – 2020 le spese di cui trattasi per le medesime finalità e alle medesime condizioni stabilite all’articolo 4 della l.r. 89/2016 ;


3. Nella predisposizione dell’accordo per la gestione dell’invaso previsto all’articolo 4 della l.r. 14/2014 sono state enucleate le funzioni spettanti al Comune di Barberino di Mugello e al gestore del servizio idrico; i costi annuali della manutenzione ordinaria delle aree sulle quali si esercita la funzione turistico-ricettiva e di valorizzazione dell’invaso, spettante al comune citato, sono apparsi eccedenti le risorse disponibili da parte del comune, tenuto conto altresì della sua parallela necessità di mettere a punto un sistema di gestione che gli consenta di ricavare introiti sufficienti a coprire le spese. Si rende quindi necessario finanziarie per il primo triennio di gestione dell’invaso una parte dei costi di manutenzione ordinaria gravanti sul Comune di Barberino di Mugello;


4. È opportuno, nell’attuale fase di avvio, supportare i comuni per il potenziamento dell’attività della polizia municipale mediante avvalimento del servizio volontario di vigilanza ambientale;


5. L’isola di Capraia costituisce, all’interno dell’Arcipelago toscano, un territorio di estremo valore paesaggistico, ambientale e naturalistico. La Regione ritiene opportuna un'azione congiunta con provincia, parco e comune per favorire le necessarie sinergie istituzionali e progettuali, finalizzate a migliorare le condizioni di contesto per favorire la residenzialità, tutelare e promuovere il patrimonio ambientale, naturalistico e culturale dell’isola. È perciò opportuno prevedere un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per la progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant’Antonio e per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;


6. È necessario prevedere un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


7. È necessario finanziare la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal piano strategico per lo sviluppo della costa toscana;


8. È necessario finanziare gli interventi di miglioramento e qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;


9. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere;


10. È necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte dell’ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;


11. È opportuno supportare con contributi straordinari i comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale;


12. È opportuno, ai fini del mantenimento dell'efficienza dei tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale previsti nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), che la Regione possa contribuire alle spese di manutenzione a carico degli enti proprietari, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale;


13. Le limitazioni intervenute nelle assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016, conseguenti al processo di riassetto della struttura operativa regionale ed alla contestuale dichiarazione di eccedenza del personale soprannumerario, come stabilito dall'Sito esternoarticolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , rendono necessario disporre la proroga di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle categorie, in conseguenza della sospensione intervenuta nel biennio 2015 – 2016 nell'utilizzo delle medesime;


14. È opportuno finanziare tre studi di fattibilità: il primo che ha l’obiettivo di valorizzare il paesaggio legato al territorio del Mugello caratterizzato dalla presenza del lago di Bilancino; il secondo per la valorizzazione dei territori afferenti all'Unione dei comuni del Pratomagno; il terzo per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, rurali ed ambientali dell’isola di Capraia;


15. È opportuno l’avvio di un percorso di contribuzione regionale a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti finalizzato alla redazione dei piani strutturali e piani operativi;


16. È necessario, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e nell'ambito delle finalità di cui alla medesima legge, finanziare interventi per l'anno 2018;


17. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.