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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 12
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 77.300.000,00 (65)

Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

per gli anni dal 2022 al 2026, (71)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

(60)

Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 10, comma 1.

previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per:
a) lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana per l'importo massimo di euro 7.200.000,00 negli anni dal 2022 al 2025 (55)

Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 5; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

;
b) la progettazione di fattibilità tecnico economica per l'estensione della linea tramviaria 1 verso l'Ospedale Meyer per l'importo massimo di euro 100.000,00 (72)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

per l’anno 2024 (66)

Nota soppressa.

; (61)

Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 10, comma 2.

c) la realizzazione di interventi per l’estensione verso Bagno a Ripoli del sistema tramviario dell’area metropolitana fiorentina per l’importo massimo di euro 70.000.000,00 nel triennio 2024 – 2026. (62)

Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per la spesa di cui al comma 1, lettera a):
1) per l’importo di euro 754.534,18 per l’anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
2) per l’importo di euro 1.548.739,61 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
3) fino all’importo massimo di euro 2.291.726,21 per l’anno 2024 ed euro 2.605.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
b) per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
c) per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 16.000.000,00 per l’anno 2024, di euro 24.000.000,00 per l’anno 2025 e di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026. (73)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20 ; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 19 ; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 14 .

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Note soppresse.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 11.

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19 ; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 13 .

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 20 ; e poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 5 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 2.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 6 , poi abrogata con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 13 .

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Parole prima sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 5 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 9, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 1.

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Parola così sostituita con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 2.

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Parole prima sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45 , art. 10, comma 3; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Note soppresse.

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Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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