Menù di navigazione

Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), stimati in euro 48.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dalle restanti norme della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le aziende sanitarie provvedono alla copertura dei rimborsi spese di cui all’articolo 16 ter, comma 6, della l.r. 40/2005 , senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.