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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

CAPO I
Finalità ed ordinamento dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
Art. 1
Unificazione di ISPO ed ITT
1. L'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), già istituito ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”), a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), operata con la presente legge, assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).
Art. 2
Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)
1. L’ISPRO è un ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Art. 3
Finalità dell’ISPRO
1. La finalità dell’ISPRO, nell'ambito del servizio sanitario regionale, consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico.
2. L’ISPRO opera in coerenza con i principi di omogeneità, qualità e appropriatezza dell’offerta e rende disponibili tutti gli elementi di carattere informativo e conoscitivo per orientare gli assistiti all’interno della rete oncologica.
Art. 4
Attività dell’ISPRO
1. L’ISPRO svolge le seguenti attività:
a) la valutazione e la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione in ambito oncologico, sia nella popolazione generale, sia in sottogruppi a rischio specifico;
b) l’organizzazione, l’esecuzione ed il monitoraggio delle procedure diagnostiche correlate agli screening istituzionali, promuovendo la centralizzazione delle stesse;
c) la prevenzione terziaria, con specifico riferimento al controllo dopo terapia ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici, anche attraverso modelli innovativi di sinergia con il volontariato;
d) le attività ambulatoriali, di laboratorio diagnostiche e specialistiche;
e) l'attività di informazione per il malato oncologico ed i suoi familiari sui servizi di diagnosi e cura e sulle strutture della rete oncologica regionale;
f) il supporto psicologico, anche attraverso modelli operativi di presa in carico e di consulenza psicologica a distanza, per il malato ed il nucleo familiare, in collaborazione con i servizi di psiconcologia delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
g) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché delle mappe di rischio oncogeno e del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;
h) il supporto scientifico, metodologico ed operativo per la programmazione, conduzione ed analisi delle sperimentazioni cliniche e degli studi osservazionali promossi nell’ambito della rete oncologica di cui all’articolo 16;
i) la promozione, attuazione, diffusione e valorizzazione dell'attività di ricerca e di innovazione in ambito oncologico;
l) l'attività di aggiornamento professionale nell’ambito della prevenzione oncologica per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e nazionale;
m) il coordinamento operativo e il supporto tecnico amministrativo della rete oncologica;
n) l'esercizio delle funzioni di governo clinico in ambito oncologico con particolare riferimento alla definizione ed al monitoraggio delle raccomandazioni cliniche, dei percorsi diagnostici e terapeutici oncologici in raccordo con la direzione regionale competente e con l'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. In merito alle attività di ricerca e di formazione, l’ISPRO può attivare specifici accordi con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché con gli altri soggetti istituzionali del sistema sanitario, ivi comprese le università degli studi e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Art. 5
Tutela della privacy
1. Le finalità delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’ISPRO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale.
3. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), l’ISPRO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte della Regione Toscana o tramite interconnessione, con le banche dati regionali. Tali dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
4. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, l’ISPRO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
5. L’acquisizione dei dati da parte dell’ISPRO è regolata da apposita convenzione.
6. L’accesso ai dati e il trattamento dei dati sono effettuati dall’ISPRO, nel rispetto delle disposizioni di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).
Art. 6
Organi
1. Sono organi dell’ISPRO:
a) il direttore generale;
b) il comitato scientifico;
c) il collegio sindacale.
Art. 7
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
1. Il direttore generale dell’ISPRO è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti e con le modalità previste dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie.
2. Al direttore generale dell’ISPRO si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39, della l.r. 40/2005 , ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della stessa l.r. 40/2005 .
3. Il trattamento economico del direttore generale dell’ISPRO non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’ISPRO.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’ISPRO.
5. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall’ISPRO, comprensivi delle quote a carico del dipendente ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all’ISPRO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
6. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ISPRO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, l’ISPRO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi, previdenziali ed assistenziali, dovuti su tale differenza.
7. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5 e 6 esclude ogni altra forma di versamento.
Art. 8
Attribuzioni del direttore generale
1. Al direttore generale è attribuita la gestione complessiva e la rappresentanza legale dell’ISPRO.
2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell’ISPRO.
3. Costituiscono funzioni riservate al direttore generale:
a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
b) la prima convocazione del collegio sindacale;
c) il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi dirigenziali;
d) l’adozione dello statuto e del regolamento di organizzazione;
e) l’adozione degli atti di bilancio;
f) l’adozione dei programmi annuali e pluriennali di attività;
g) l'adozione di provvedimenti relativi agli atti di straordinaria amministrazione che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'ISPRO;
h) l'adozione del documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico e dei relativi aggiornamenti annuali.
Art. 9
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca, promuovendo il trasferimento degli esiti della ricerca e dei processi di innovazione nella pratica clinico-assistenziale e, in particolare, ha il compito di:
a) esprimere parere sul documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico di cui all’articolo 12 per quanto di competenza;
b) effettuare verifiche sullo stato di avanzamento e analizzare i risultati degli studi e delle ricerche svolti dall’ISPRO, anche al fine della loro pubblicazione, in raccordo con l'Ufficio regionale per la valorizzazione dei risultati della ricerca biomedica e farmaceutica della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
c) esprimere pareri su tematiche di alta complessità di natura tecnico-scientifica sottoposte dal direttore generale dell’ISPRO.
2. Il comitato scientifico è nominato dal direttore generale dell’ISPRO ed è composto da un coordinatore scientifico, che lo presiede, e da sei componenti con documentata competenza scientifica in ambito oncologico, di cui tre appartenenti al servizio sanitario regionale.
3. Il coordinatore scientifico, individuato dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente, è un esperto di particolare e comprovata esperienza in ambito oncologico e può essere scelto sia tra i dipendenti del servizio sanitario nazionale che tra professionisti esterni. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di lavoro autonomo.
4. I componenti appartenenti al servizio sanitario regionale sono designati dal comitato strategico dell’organismo di coordinamento della rete oncologica regionale di cui all’articolo 17. I componenti esterni sono individuati dal direttore generale dell’ISPRO.
5. Al coordinatore scientifico è riconosciuto un compenso determinato con deliberazione del direttore generale dell’ISPRO in misura non superiore al 50 per cento del compenso del direttore generale dell’ISPRO, tenuto conto, in particolare, della complessità delle funzioni esercitate.
6. Al coordinatore scientifico spetta anche il rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico, nella misura prevista per i dirigenti dell’ISPRO.
7. Agli altri componenti del comitato scientifico spetta il solo rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico. Il rimborso delle spese ai componenti del comitato scientifico che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, comprensivo anche del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, è corrisposto dall’ISPRO nella misura prevista per i dirigenti dell’ISPRO. Il rimborso delle spese ai componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale è corrisposto dall’azienda sanitaria di appartenenza, in quanto la partecipazione di questi ultimi è considerata attività istituzionale da svolgersi durante l’orario di lavoro.
8. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato scientifico, relativamente al coordinatore e agli altri componenti del comitato scientifico non dipendenti del servizio sanitario regionale, sono a carico dell’ISPRO.
Art. 10
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il presidente e gli altri componenti del collegio sindacale sono designati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'ISPRO;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) trasmette almeno trimestralmente una relazione alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente alla Giunta regionale e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'ISPRO.
4. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
5. Si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero universitarie di cui alla l.r. 40/2005 .
6. L’indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell’ISPRO. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.
7. Ai componenti del collegio sindacale e al presidente spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e con le modalità previsti dalla l.r. 40/2005 per i componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie.
Art. 11
Direttore sanitario e direttore amministrativo
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell’ISPRO è coadiuvato da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo.
2. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell’ISPRO si applicano le disposizioni dettate per il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle aziende sanitarie dall'articolo 40, commi 1, 2, 7, 10, 11 e 12, della l.r. 40/2005 .
3. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo dell’ISPRO si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 7, commi 4, 5, 6 e 7.
Art. 12
Documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico
1. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico, nel rispetto delle linee di indirizzo contenute nel piano sanitario e sociale integrato regionale, definisce gli obiettivi operativi e i livelli di attuazione in ambito oncologico delle linee strategiche del piano stesso ivi compresa l’individuazione degli ambiti a maggiore complessità assistenziale, per i quali è necessario assicurare un assetto organizzativo che garantisca la massima coerenza tra le risorse disponibili ed il bisogno stimato, mediante la costituzione di reti cliniche per patologia all'interno della complessiva rete oncologica regionale.
2. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico ha durata analoga al ciclo della programmazione regionale in ambito sanitario ed è aggiornato annualmente.
3. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico è adottato dal direttore generale dell’ISPRO su proposta del comitato strategico di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), previa acquisizione dei pareri del comitato scientifico e del comitato tecnico di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), entro tre mesi dall’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale .
4. Il direttore generale dell’ISPRO adotta, con la procedura di cui al comma 3, l'aggiornamento annuale del documento d’indirizzo pluriennale in ambito oncologico entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico e i relativi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per la relativa valutazione e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
Statuto e regolamento di organizzazione
1. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ISPRO sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.
2. Lo statuto individua le finalità dell’ente e definisce le linee generali della sua organizzazione. In particolare lo statuto:
a) individua la sede legale dell’ISPRO;
b) disciplina l’istituto della delega del direttore generale dell’ISPRO;
c) definisce procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
d) disciplina le forme di pubblicità degli atti.
3. Il regolamento di organizzazione individua, in particolare, le singole strutture organizzative e determina le competenze delle stesse, istituendo un’unica struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni tecnico amministrative.
4. Lo schema dello statuto e del regolamento di organizzazione e delle eventuali modifiche ed integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello schema, decorso il quale il direttore generale può procedere all'adozione.
Art. 14
Patrimonio e contabilità
1. L'ordinamento contabile e la gestione del patrimonio dell’ISPRO sono disciplinati dal titolo VIII, i capi I e II, della l.r. 40/2005 .
Art. 15
Finanziamento
1. Il finanziamento dell’ISPRO è costituito:
a) dalla quota del fondo sanitario regionale finalizzata a finanziare le attività di cui all'articolo 4, comma 1, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
b) dai compensi per le convenzioni che l’ISPRO stipula con le aziende sanitarie per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;
c) dai compensi per le prestazioni di laboratorio, ambulatoriali diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto, in base agli accordi stipulati con le aziende sanitarie ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 );
d) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali;
e) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, enti pubblici e privati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.