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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 9
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca, promuovendo il trasferimento degli esiti della ricerca e dei processi di innovazione nella pratica clinico-assistenziale e, in particolare, ha il compito di:
a) esprimere parere sul documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico di cui all’articolo 12 per quanto di competenza;
b) effettuare verifiche sullo stato di avanzamento e analizzare i risultati degli studi e delle ricerche svolti dall’ISPRO, anche al fine della loro pubblicazione, in raccordo con l'Ufficio regionale per la valorizzazione dei risultati della ricerca biomedica e farmaceutica della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;
c) esprimere pareri su tematiche di alta complessità di natura tecnico-scientifica sottoposte dal direttore generale dell’ISPRO.
2. Il comitato scientifico è nominato dal direttore generale dell’ISPRO ed è composto da un coordinatore scientifico, che lo presiede, e da sei componenti con documentata competenza scientifica in ambito oncologico, di cui tre appartenenti al servizio sanitario regionale.
3. Il coordinatore scientifico, individuato dal direttore generale nel rispetto della normativa vigente, è un esperto di particolare e comprovata esperienza in ambito oncologico e può essere scelto sia tra i dipendenti del servizio sanitario nazionale che tra professionisti esterni. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di lavoro autonomo.
4. I componenti appartenenti al servizio sanitario regionale sono designati dal comitato strategico dell’organismo di coordinamento della rete oncologica regionale di cui all’articolo 17. I componenti esterni sono individuati dal direttore generale dell’ISPRO.
5. Al coordinatore scientifico è riconosciuto un compenso determinato con deliberazione del direttore generale dell’ISPRO in misura non superiore al 50 per cento del compenso del direttore generale dell’ISPRO, tenuto conto, in particolare, della complessità delle funzioni esercitate.
6. Al coordinatore scientifico spetta anche il rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico, nella misura prevista per i dirigenti dell’ISPRO.
7. Agli altri componenti del comitato scientifico spetta il solo rimborso delle spese sostenute per le funzioni connesse alle attività del comitato scientifico. Il rimborso delle spese ai componenti del comitato scientifico che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, comprensivo anche del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente, è corrisposto dall’ISPRO nella misura prevista per i dirigenti dell’ISPRO. Il rimborso delle spese ai componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale è corrisposto dall’azienda sanitaria di appartenenza, in quanto la partecipazione di questi ultimi è considerata attività istituzionale da svolgersi durante l’orario di lavoro.
8. Gli oneri connessi al funzionamento del comitato scientifico, relativamente al coordinatore e agli altri componenti del comitato scientifico non dipendenti del servizio sanitario regionale, sono a carico dell’ISPRO.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.