Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74
Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) lettera b) del comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
b) legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica “CSPO”), ad eccezione delle disposizioni contenute nel capo II;
c) articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);
d) legge regionale 19 giugno 2012, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "CSPO");
e) articolo 73 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
f) articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 44 (Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 ).