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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 20
Subentro dell’ISPRO nei rapporti in essere
1. A far data dal 1° gennaio 2018 l’ISPRO:
a) esercita le attività già svolte dall'ISPO, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti a quest’ultimo ed assume l’esercizio delle attività dell’ITT di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005 ;
b) subentra in tutti i rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, compresi nella ricognizione di cui all’articolo 19.
2. A far data dal 1° gennaio 2018 le aziende sanitarie proprietarie concedono in comodato all’ISPRO i beni immobili individuati con la ricognizione di cui all’articolo 19.
3. A far data dal 1° gennaio 2018, l’ISPRO acquisisce al proprio patrimonio i beni mobili di proprietà delle aziende sanitarie o di altri enti, utilizzati dall’ITT ovvero subentra nei contratti di locazione e leasing stipulati dalle aziende stesse per garantire all’Istituto l’uso dei beni stessi.
4. Il valore al quale i beni mobili di proprietà così trasferiti vengono iscritti nel bilancio d'esercizio dell’ISPRO è il valore residuo, al netto delle quote di ammortamento maturate, di tali beni nello stato patrimoniale dell'azienda o dell'altro ente da cui avviene il trasferimento. Nel caso si tratti di beni già completamente ammortizzati, i beni mobili trasferiti sono scritti nello stato patrimoniale dell’ISPRO al valore simbolico di 1,00 euro.
5. A far data dal 1° gennaio 2018, tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana per l'anno 2017, alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati vengono dalle stesse trasferiti all’ISPRO.
6. Il direttore generale dell’ISPRO attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’ISPRO per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.