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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 15
Finanziamento
1. Il finanziamento dell’ISPRO è costituito:
a) dalla quota del fondo sanitario regionale finalizzata a finanziare le attività di cui all'articolo 4, comma 1, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
b) dai compensi per le convenzioni che l’ISPRO stipula con le aziende sanitarie per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;
c) dai compensi per le prestazioni di laboratorio, ambulatoriali diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto, in base agli accordi stipulati con le aziende sanitarie ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 );
d) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali;
e) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, enti pubblici e privati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.