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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

CAPO III
Norme finali e transitorie
Art. 18
Norme di prima applicazione
1. Il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell’ISPO assumono, a far data dal 1° gennaio 2018, la qualifica di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell’ISPRO e rimangono in carica fino alla data di scadenza indicata nei rispettivi contratti.
2. Il collegio sindacale dell’ISPO assume la qualifica di collegio sindacale dell’ISPRO a far data dal 1° gennaio 2018 e rimane in carica fino alla scadenza del relativo mandato.
3. In fase di prima applicazione il direttore generale dell’ISPRO provvede:
a) entro il 28 febbraio 2018, ad adottare lo statuto ed il regolamento di organizzazione;
b) entro il 31 marzo 2018 a convocare le articolazioni funzionali dell’organismo di coordinamento della rete oncologica;
c) entro il 30 aprile 2018, a nominare il comitato scientifico;
d) entro il 31 maggio 2018, ad adottare il documento di indirizzo pluriennale in ambito oncologico.
Art. 19
Ricognizione dei beni e del personale assegnato all’ITT
1. Entro il 31 dicembre 2017 il direttore generale dell’ISPO, d'intesa con le aziende sanitarie e gli altri enti eventualmente interessati, provvede ad effettuare la ricognizione:
a) di tutto il personale avente rapporto di lavoro dipendente e autonomo con le aziende sanitarie impegnato nelle attività dell’ITT, ivi compreso quello che svolge le attività di supporto psicologico a distanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
b) di tutti i beni utilizzati dall’ITT e messi a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) di tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il direttore generale di ISPO provvede alla determinazione del fabbisogno di personale dell’ISPRO, tenendo conto di tutte le funzioni che l’articolo 4 attribuisce all’Istituto.
Art. 20
Subentro dell’ISPRO nei rapporti in essere
1. A far data dal 1° gennaio 2018 l’ISPRO:
a) esercita le attività già svolte dall'ISPO, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti a quest’ultimo ed assume l’esercizio delle attività dell’ITT di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2005 ;
b) subentra in tutti i rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, compresi nella ricognizione di cui all’articolo 19.
2. A far data dal 1° gennaio 2018 le aziende sanitarie proprietarie concedono in comodato all’ISPRO i beni immobili individuati con la ricognizione di cui all’articolo 19.
3. A far data dal 1° gennaio 2018, l’ISPRO acquisisce al proprio patrimonio i beni mobili di proprietà delle aziende sanitarie o di altri enti, utilizzati dall’ITT ovvero subentra nei contratti di locazione e leasing stipulati dalle aziende stesse per garantire all’Istituto l’uso dei beni stessi.
4. Il valore al quale i beni mobili di proprietà così trasferiti vengono iscritti nel bilancio d'esercizio dell’ISPRO è il valore residuo, al netto delle quote di ammortamento maturate, di tali beni nello stato patrimoniale dell'azienda o dell'altro ente da cui avviene il trasferimento. Nel caso si tratti di beni già completamente ammortizzati, i beni mobili trasferiti sono scritti nello stato patrimoniale dell’ISPRO al valore simbolico di 1,00 euro.
5. A far data dal 1° gennaio 2018, tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana per l'anno 2017, alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati vengono dalle stesse trasferiti all’ISPRO.
6. Il direttore generale dell’ISPRO attiva uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’ISPRO per la definizione di criteri e modalità attuative in materia di personale.
Art. 21
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
2. Gli oneri per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge sono stimati in euro 7.641.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e fanno riferimento agli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 22
Ufficio di coordinamento dell’organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente:
l bis) dal direttore generale dell’ISPRO relativamente alle funzioni di governo clinico in ambito oncologico.
”.
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica “CSPO”), ad eccezione delle disposizioni contenute nel capo II;
c) articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);
d) legge regionale 19 giugno 2012, n. 32 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "ISPO". Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica "CSPO");
e) articolo 73 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
f) articoli 36, 37, 38 e 39 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 44 (Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 3/2008 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.