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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 7
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
1. Il direttore generale dell’ISPRO è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti e con le modalità previste dalla normativa nazionale per i direttori generali delle aziende sanitarie.
2. Al direttore generale dell’ISPRO si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39, della l.r. 40/2005 , ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della stessa l.r. 40/2005 .
3. Il trattamento economico del direttore generale dell’ISPRO non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale delle aziende sanitarie. Gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’ISPRO.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell’ISPRO.
5. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall’ISPRO, comprensivi delle quote a carico del dipendente ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all’ISPRO, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
6. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ISPRO il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell’amministrazione di appartenenza, l’ISPRO provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi, previdenziali ed assistenziali, dovuti su tale differenza.
7. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5 e 6 esclude ogni altra forma di versamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.