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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74

Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 19
Ricognizione dei beni e del personale assegnato all’ITT
1. Entro il 31 dicembre 2017 il direttore generale dell’ISPO, d'intesa con le aziende sanitarie e gli altri enti eventualmente interessati, provvede ad effettuare la ricognizione:
a) di tutto il personale avente rapporto di lavoro dipendente e autonomo con le aziende sanitarie impegnato nelle attività dell’ITT, ivi compreso quello che svolge le attività di supporto psicologico a distanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f);
b) di tutti i beni utilizzati dall’ITT e messi a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) di tutti i contributi in conto esercizio finalizzati a finanziare i fabbisogni di personale, di beni e di servizi dell'ITT, assegnati dalla Regione Toscana alle aziende sanitarie e non ancora utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il direttore generale di ISPO provvede alla determinazione del fabbisogno di personale dell’ISPRO, tenendo conto di tutte le funzioni che l’articolo 4 attribuisce all’Istituto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.