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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 7
Gestione del potenziale viticolo
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia.
2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinati, in particolare, i seguenti procedimenti:
a) la richiesta di variazione dell'autorizzazione all'impianto, finalizzata al subentro dell'intestatario o alla variazione della scadenza di una autorizzazione, da presentare, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), alla competente struttura della Giunta regionale che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;
b) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto sul territorio della Toscana, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'amministrazione che ha originato l'autorizzazione;
c) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto al di fuori della Toscana, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta all'impianto da parte della regione in cui si vuole realizzare l'impianto;
e) la comunicazione di iscrizione della “menzione vigna” nello schedario viticolo, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale;
f) la comunicazione di estirpazione di una superficie vitata e la richiesta di concessione dell'autorizzazione al reimpianto, da presentare tramite la DUA, entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale (5)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

è stata effettuata l'estirpazione, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento ;
g) la richiesta di revisione della cartografia relativa alla delimitazione delle zone di produzione dei vini a DO, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;
h) la richiesta di classificazione o di cancellazione di una varietà di vite idonea alla coltivazione o in osservazione, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni del ricevimento;
i) la richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato, corredata da garanzia fideiussoria, da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;
j) la richiesta di variazione dell'autorizzazione al reimpianto, concessa a seguito di estirpazione realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, finalizzata ad anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto; la competente struttura della Giunta regionale, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;
k) la comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione all'impianto e la comunicazione di reimpianto finalizzato alla modifica della densità di impianto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento;
l) la comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di un reimpianto anticipato, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'estirpazione della superficie vitata; la competente struttura della Giunta regionale provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;
m) la comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni antecedenti l'estirpazione;
n) la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua realizzazione;
o) la comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze e sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima di realizzare l'impianto;
p) la comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, destinato alla sperimentazione, alla costituzione di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche, (6)

Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

al consumo familiare e la comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto;
q) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione di un vigneto per consumo familiare, oppure è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione;
r) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze, di superfici vitate destinate al consumo familiare e di superfici vitate destinate alla sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione oppure è stato trasformato in impianto produttivo il vigneto destinato al consumo familiare;
s) la richiesta di registrazione di superficie rivendicabile da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superfici vitate alla competente Agenzia delle entrate; la competente struttura della Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.