Menù di navigazione

Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 2
Programmazione
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della medesima legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.