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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71

Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017

Art. 10
Interventi a carattere strategico
1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere:
a) il potenziale competitivo del territorio regionale;
b) il numero delle imprese;
c) la dimensione delle imprese localizzate;
d) la presenze di imprese estere.
2. Si intendono interventi a carattere strategico altresì progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attività economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l’occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell’Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l’innovazione territoriale, così come definiti dal PRS.
3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell’Unione europea, attraverso il sostegno a:
a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unità locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale;
c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva;
d) infrastrutture di trasferimento tecnologico;
e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell’occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f);
f) investimenti da parte di società o società cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della società. (41)

Parole soppresse con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 10.

3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo. (42)

Comma inserito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 10.

4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile:
a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d);
c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f).
5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.

Note del Redattore:

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Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 16 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 17 .

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Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 .

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 13 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 17 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 26 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.