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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 4
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
”.
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 515/1993
, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali
;”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane
pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.