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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 19
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti è costituito dall’ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall’applicazione del tributo ai fanghi di risulta
.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale è costituito dall’ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta
.”.
Art. 20
Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla
Sito esternoparte quarta del d.lgs. 152/2006
, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole: “
lettera c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera d)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.