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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 51
Conferenza aziendale dei sindaci. Sostituzione della rubrica dell'articolo 12 della l.r. 40/2005
1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente: “
Conferenza aziendale dei sindaci
”.
Art. 52
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: “
previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria
.”.
Art. 53
Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 40/2005 le parole: “
e la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci
”, sono soppresse.
Art. 54
Strutture regionali del governo clinico. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 40/2005
1. Alla fine dell'alinea del comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 40/2005 , sono aggiunte le parole: “,
nel rispetto della specifica normativa vigente
”.
Art. 55
Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie. Sostituzione della rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005
1. La rubrica del capo III bis del titolo IV della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “
Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie
”.
Art. 56
Rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005
1. Al comma 6 quater dell’articolo 51 della l.r. 40/2005 le parole: “
per le professioni sanitarie
” sono soppresse.
Art. 57
Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo76 septies della l.r. 40/2005
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è abrogata.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
d)il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale)
;
3. Il comma 5 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale.
'".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.