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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 43
Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998
1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: “
I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti
.” sono soppresse:
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.