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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 )
Art. 1
Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 26/2017
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 26/2017 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014 ), sono aggiunte le parole: “
di seguito denominata dichiarazione sugli investimenti
”.
Art. 2
Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 26/2017 le parole: “
la dichiarazione di cui all’articolo 7 comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
la dichiarazione sugli investimenti
”.
Art. 3
Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti ;
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 le parole: “
il rendiconto
” sono sostituite dalle seguenti: “
la sintesi del rendiconto
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
Art. 4
Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;
”.
b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 515/1993
, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali
;”.
3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 le parole: “
comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 2.
”.
4. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestività; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.
”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane
pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”.
Art. 5
Aggiornamenti. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “
sugli investimenti
”.
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 sono aggiunte le parole: “
da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno
.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 26/2017 è aggiunto il seguente:
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 rimane pubblicata per tutta la durata del mandato, fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”.
Art. 6
Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 le parole: “
la dichiarazione di cui all’articolo 10 comma 1, lettera a),
” sono sostituite dalle seguenti: “
la dichiarazione sugli investimenti”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/2017 è inserito il seguente:
1 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 viene pubblicata con la massima tempestività e rimane pubblicata per i tre anni successivi alla cessazione dalla carica.
”.
Art. 7
Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 26/2017
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della l.r. 26/2017 le parole: “
dichiarazioni di cui all’articolo 7, comma 1,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dichiarazioni sugli investimenti nei termini previsti
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.