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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 67
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell’articolo 34 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
a) manufatti secondo quanto previsto dall’
articolo 78 della l.r. 65/2014
;
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014
.
2.I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.