Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
Art. 66
Centrale unica di committenza. Modifiche all’articolo 11 sexies della l.r. 3/1994
1. Il comma 3 dell’articolo 11 sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
“
3. L’ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all’acquisizione della qualificazione di cui all’
articolo 38 del d.lgs. 50/2016 e, nelle more
dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione, all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall’articolo 216, comma 10, dello stesso
d.lgs. 50/2016 . Fino all’acquisizione della qualificazione o all’iscrizione nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del
d.lgs. 50/2016 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.