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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 59
Accreditamento delle strutture. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 82/2009
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è inserito il seguente:
2 ter. L'accreditamento istituzionale ha validità cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2. Nelle more del provvedimento regionale la struttura accreditata continua ad operare in regime di proroga
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.