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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 52
Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: “
previo confronto con la competente articolazione di area vasta della Conferenza regionale dei sindaci
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale o presso un'area vasta nel ruolo di direttore per la programmazione di area vasta, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e ai direttori per la programmazione di area vasta, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.