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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 45
Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’
Sito esternoarticolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98
, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.