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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 3
Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017
a) la dichiarazione sugli investimenti ;
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 le parole: “
il rendiconto
” sono sostituite dalle seguenti: “
la sintesi del rendiconto
”.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.