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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017

Art. 6
Rilancio dell’area industriale di Piombino. Modifiche all'articolo 46 quater della l.r. 77/2012
1. Al comma 3 dell'articolo 46 quater della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
in trenta anni
” sono sostituite dalle seguenti: “
in venti anni
”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
”.
3. Il comma 6 dell'articolo 46 quater della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
6. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.