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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017

Art. 3
Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 65/2010
1. Il comma 2 dell'articolo 102 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:
2. Fatti salvi gli atti della gara regionale per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 90 e tutte le determinazioni preliminari della gara stessa intercorse con gli enti locali, fino al suddetto affidamento e, comunque, per un periodo massimo di due anni, le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, e a far data dalla stipula del contratto medesimo, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione della rete dei servizi per ciascun ambito provinciale a partire dalla rete esistente al 1° gennaio 2018;
b) assegnazione alla Regione, per gli anni 2018 e 2019, della quota di risorse previste dagli enti locali e da questi destinate alla copertura dei servizi di trasporto nella misura
stabilita per l'anno
2017, per l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);
c) applicazione del sistema tariffario approvato dall'intesa della conferenza regionale dei servizi minimi del 25 maggio 2012 e dai successivi perfezionamenti della stessa, a partire dal 1° luglio 2018.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 102 della l.r. 65/2010 è aggiunto il seguente:
2 bis. La Regione assicura, per le annualità 2018 e 2019 e per ciascun ambito territoriale provinciale, una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate alla copertura dei servizi minimi di cui all'intesa. La restante quota del 20 per cento delle risorse è assegnata a ciascun ambito territoriale solo a seguito dell'adesione ai criteri di cui al comma 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.