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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017

Art. 31
Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa colpite dagli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017. Inserimento dell'articolo 3 ter nella l.r. 53/2017
1. Dopo l'articolo 3 bis della l.r. 53/2017 è inserito il seguente:
Art. 3 ter Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa
1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese agricole e della pesca danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è attivata una misura di intervento di microcredito per le imprese agricole e della pesca toscane colpite da calamità. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Possono accedere alla misura le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca.
3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 20.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di centoventi mesi, con
preammortamento non superiore ai ventiquattro mesi.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.