Menù di navigazione

Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 67

Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Considerato che:


1. Dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 si è verificato un significativo ricorso a varianti ai regolamenti urbanistici che ha consentito ai comuni di pianificare interventi ritenuti urgenti in attesa della predisposizione dei nuovi strumenti generali, arginando la portata delle limitazioni dell'attività edilizia previste dagli articoli 228 e 229;


2. In considerazione della scadenza del regime transitorio, in data 27 novembre 2017, che interessa i comuni ricadenti nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 228 e 229 della l.r. 65/2017 , si ritiene necessario dare riscontro alle numerose sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni comunali, differendo al 27 maggio 2018 il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge previsto per l’approvazione delle varianti disciplinate dai medesimi articoli;


3. L'opportunità di tale scelta è stata valutata anche in un'ottica di economicità volta a tener conto dell'ingente impiego di risorse economiche e professionali spese dalle amministrazioni medesime nella redazione degli atti di governo del territorio;


4. Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto pertanto necessario prevedere il differimento alla data del 27 maggio 2018 del termine di scadenza stabilito da tali disposizioni al fine di portare a compimento i procedimenti di varianti adottate entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della l.r. 65/2014 ;


5. Si ritiene opportuno altresì che tale differimento sia concesso solo ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo preliminarmente all'approvazione di dette varianti;


6. Considerata la scadenza fissata dalle sopracitate disposizioni transitorie della medesima legge regionale, prevista per il 27 novembre 2017, si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione;


Approva la presente legge


Art. 1
Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'articolo 228 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:
2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018
qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,
b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è ridotto a due anni.
2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 228 della l.r. 65/2014 , la parola: “
approvazione
” è sostituita dalle seguenti: “
entrata in vigore
”.
Art. 2
Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 sono inseriti i seguenti:
2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al commi 1 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;
b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 ,comma 1, è ridotto a due anni.
2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014 , la parola: “
approvazione
” è sostituita dalle seguenti: “
entrata in vigore
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.