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Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66

Istituzione del Comune di Laterina Pergine Valdarno, per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 6 dicembre 2017

Art. 5
Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Laterina Pergine Valdarno.
2. In conformità alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina nelle relative commissioni per il paesaggio, di cui all’articolo 153 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Laterina Pergine Valdarno, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , il Comune di Laterina Pergine Valdarno, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Pergine Valdarno e di Laterina per l'esercizio 2018 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.