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Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65

Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 6 dicembre 2017

Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Rio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Rio è situata presso la sede dell’estinto Comune di Rio Marina.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Rio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.