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Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65

Istituzione del Comune di Rio, per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba.

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 6 dicembre 2017

Art. 10
Disposizioni finali
1. Ferma restando l’applicazione anche nei confronti del Comune di Rio delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il Comune di Rio, nato dalla fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba già facenti parte di comunità montana, risulta con popolazione superiore al limite demografico di tremila abitanti previsto dall'articolo 55, comma 1, della l.r.68/2011 e, conseguentemente, si considera esentato dagli obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali derivanti dall'Sito esternoarticolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 .
2. A far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno aderito e che risultano ancora in essere al tale data.
3. Alla data del 1° gennaio 2018 il Comune di Rio cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e che risultano ancora in essere a tale data.
4. Il Comune di Rio resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio sostituisce gli estinti Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 14” dell’allegato A della l.r. 68/2011 ; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme Sito esternodella l. 56/2014 e della l.r. 68/2011 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.