Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e in particolare il titolo V in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l'articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere, favorevole con condizioni, della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 settembre 2017;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina in materia di attività extraimpiego occorre procedere ad una revisione complessiva delle relative disposizioni, nell'ottica di una totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e della coerente attuazione delle norme statali vigenti;


2. Al fine di assicurare ai dipendenti interessati allo svolgimento di attività extraimpiego – ivi compreso il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, il personale con prestazione lavorativa a tempo parziale ed il personale delle strutture di supporto agli organi di governo – certezza e uniformità di trattamento in ordine alle procedure applicabili in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni, si introducono alcune disposizioni inerenti alla competenza al rilascio delle autorizzazioni medesime, in coerenza con quanto previsto per l'esercizio della funzione disciplinare;


3. Al fine di razionalizzare e semplificare l’individuazione dei limiti complessivi dei compensi che l’amministrazione può autorizzare nell’anno solare, si riconduce alla fonte legislativa tale individuazione, provvedendo a definire limiti percentuali per il personale del comparto e della dirigenza. Nell'ottica della piena rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del conseguente carattere di eccezionalità dello svolgimento di attività extraimpiego, si individuano tali limiti in coerenza con il suddetto principio;


4. Nell’ottica di assicurare la piena operatività del principio di utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, si introduce la possibilità di scorrere più volte le graduatorie medesime;


5. Alla luce delle recenti modifiche della legislazione statale in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario richiamare in modo espresso l’esimente dal principio di gratuità delle prestazioni stabilita dall’Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici della Regione;


6. Di accogliere il parere favorevole condizionato della Commissione regionale per le pari opportunità e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge

Art. 1
Direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
k) individua, ai sensi dell’
articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;
”.
2. Alla lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 , le parole: “
individuati in ragione dell’ufficio ricoperto
,” sono soppresse.
Art. 2
Responsabile di settore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale
.”.
Art. 3
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
ed è a tempo pieno
” sono sostituite dalle seguenti: “,
è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2.
”.
Art. 4
Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009
1. Il comma 3 dell’articolo 18 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.
"
Art. 5
Comitato dei garanti. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese
.”.
Art. 6
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “
e da tempo pieno a tempo parziale
”.
Art. 7
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
4 bis. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
4 ter. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.
”.
4. Il comma 7 bis dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.
”.
Art. 8
1. Nella rubrica del capo IV della l.r. 1/2009 la parola: “
Attività
” è sostituita dalla seguente: “
Incarichi
”.
Art. 9
1. L’articolo 30 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 30 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.
2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all’articolo 31, commi 2 e 2 bis.
3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.
”.
Art. 10
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal Segretario Generale, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all’
Sito esternoarticolo 63 del d.p.r. 3/1957
.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.
”.
Art. 11
1. Nella rubrica dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
Attività
” è aggiunta la parola: “
extraimpiego
”.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il dipendente può svolgere, fermi restando i divieti di cui all’articolo 31, le attività extraimpiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività extraimpiego
:”
3. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
alle attività
” è aggiunta la parola: “
extraimpiego
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “
Le attività svolte
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le attività extraimpiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere
”.
Art. 12
1. L’articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 33 Incarichi extraimpiego autorizzabili
1. Il dipendente può essere autorizzato all’assunzione di:
a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.
2. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:
a) i criteri di individuazione degli incarichi extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
1) natura dell’incarico extraimpiego;
2) durata, tempi e modi di espletamento dell’incarico extraimpiego;
3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 34.
b) modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.
3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario generale, secondo quanto disposto dalla
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
4. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico è individuato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all’articolo 69 e nel regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.
5. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano le segnalazioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 53, commi 7 bis e 9,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
6. L’atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell’incarico extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
7. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora i compensi per l’assunzione dell'incarico extraimpiego per il quale si richiede l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'articolo 34 bis.
8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell’incarico extraimpiego e al soggetto committente.
9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell’incarico extraimpiego e all'incremento del compenso.
10. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico extraimpiego sulla base dei seguenti elementi:
a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;
b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento il dipendente chiede l’autorizzazione.
”.
Art. 13
1. L’articolo 33 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 33 bis Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all’amministrazione regionale gli incarichi extraimpiego privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.
2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.
3. Gli incarichi extraimpiego di cui al comma 1 sono comunicati all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
”.
Art. 14
1. L’articolo 34 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 34
Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali
1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extraimpiego non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.
2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.
3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna. Spetta al Segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna del Consiglio regionale.
4. Gli incarichi extraimpiego dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.
5. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:
a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:
1) obblighi dell’incaricato;
2) conciliabilità degli incarichi extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.
b) gli incarichi extraimpiego o le tipologie di incarichi extraimpiego aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l’istituzione dei relativi registri regionali;
c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell’orario di lavoro;
d) gli incarichi extraimpiego in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni
.”.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 bis Limiti dei compensi
1. Tutti gli incarichi extraimpiego conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 41 nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli
organismi politici del Consiglio regionale di cui all’articolo 50, ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.
4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.
6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.
7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.
8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all’amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.
9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all’
Sito esternoarticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.
10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.
”.
Art. 16
Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 1/2009
1. La rubrica dell’articolo 35 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 1/2009 le parole: “
parità di trattamento fra uomo e donna
” sono sostituite dalle seguenti: “
parità di genere
”.
Art. 17
Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 43, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo,
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
.
Art. 18
Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Modifiche alla sezione I del capo VII della l.r. 1/2009
1. La rubrica della sezione I del capo VII della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni generali
”.
Art. 19
Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 48 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 48 Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale
1. Il presente capo, per quanto non previsto dalla
l.r. 4/2008
e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l’organizzazione e l’ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.
”.
Art. 20
Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 49 è inserito il seguente:
4 bis 1. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 52, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
.
”.
Art. 21
Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dal suo insediamento, tenuto conto dei limiti di spesa per assunzioni di personale previsti dalla normativa vigente, è determinata la dotazione di personale degli uffici di cui al comma 1 ed il relativo trattamento economico, che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.
Art. 22
Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2009
1. Il comma 8 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell’interessato, nei seguenti casi:
a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione o di un altro componente dell’Ufficio di presidenza;
b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;
c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
d) qualora siano modificate le responsabilità previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso
”.
Art. 23
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 70 della l.r. 1/2009 sono inserite le parole: “
Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, comma 3,
”.
Art. 24
1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole: “
ed è a tempo pieno
” sono sostituite dalle seguenti: “
, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’
articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 .”.
Art. 25
Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 4/2008
1. Il comma 5 dell’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:
5. Il trasferimento e il comando di dirigenti del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso il Consiglio regionale, sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore dell'area di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.
".
Art. 26
1. Gli oneri di cui all'articolo 34, comma 5, lettera c), della l.r. 1/2009 , come sostituito dall’articolo 14 della presente legge, sono stimati in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma n. 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 27
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, da 8 a 15, 23, 24 e 26, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.