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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 9
1. L’articolo 30 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 30 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.
2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all’articolo 31, commi 2 e 2 bis.
3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.
”.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.