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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 21
Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dal suo insediamento, tenuto conto dei limiti di spesa per assunzioni di personale previsti dalla normativa vigente, è determinata la dotazione di personale degli uffici di cui al comma 1 ed il relativo trattamento economico, che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.