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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 17
Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 43, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo,
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122
.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.