Menù di navigazione

Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 14
1. L’articolo 34 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 34
Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali
1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extraimpiego non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.
2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.
3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna. Spetta al Segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna del Consiglio regionale.
4. Gli incarichi extraimpiego dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.
5. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:
a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:
1) obblighi dell’incaricato;
2) conciliabilità degli incarichi extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.
b) gli incarichi extraimpiego o le tipologie di incarichi extraimpiego aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l’istituzione dei relativi registri regionali;
c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell’orario di lavoro;
d) gli incarichi extraimpiego in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.